Reg. Ivass n. 40/2018 – informativa precontrattuale
Nuove disposizioni in vigore dal 1 ottobre 2018

L’allegato 3 sostituisce il previgente allegato 7A

L’allegato 4 sostituisce il previgente allegato 7B

L’allegato 3  riepiloga in forma standardizzata gli obblighi generali di comportamento ai quali l’intermediario (broker e suo collaboratore) devono attenersi nei confronti della clientela;

L’allegato 4 riepiloga le informazioni inerenti l’identità dell’intermediario che entra in contatto con il cliente nonché l’attività del broker che distribuisce il contratto;

In caso di rinnovo o stipula di successivi contratti con il medesimo distributore, la consegna degli Allegati 3 e 4 è obbligatoria solo in caso di variazione di rilievo delle informazioni precedentemente trasmesse; in caso di rapporti di collaborazione c.d. orizzontali ai sensi dell’art. 22 L. 221/2012 gli Allegati 3 e 4 nonché l’ulteriore documentazione precontrattuale e contrattuale è consegnata al cliente dall’intermediario che entra in contatto con il cliente (intermediario proponente). L’intermediario collocatore potrà richiederne copia per i propri archivi;

Gli allegati 3 e 4 non devono essere consegnati per i contratti che rientrano nei grandi rischi (indicati analiticamente all’art. 1 comma 1 lett. r) del CAP).

 

ALLEGATO 1) – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA;

ALLEGATO A) – RAPPORTI IN CORSO DI LIBERA COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 22 D.L. 179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012;

 

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